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Cyberbullismo – l’incorporeità dell’aggressore.

Cyberbullismo – l’incorporeità dell’aggressore.

DA WIKIPEDYA Il cyberbullismo o ciberbullismo[1] (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato verso qualcuno mediante gli strumenti della rete. Il termine cyberbullying è stato coniato dal docente canadese Bill Belsey.[2] I giuristi anglofoni distinguono di solito tra il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, e l cyberharassment (cybermolestia) che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne[3]. Tuttavia nell’uso corrente il termine cyberbullismo viene utilizzato indifferentemente per entrambi i casi. Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una violazione del Codice civile e del Codice penale e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003).

Oggi il 34% del bullismo è online, in chat, quest’ultimo viene definito cyberbullismo. Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su Internet è bullismo: far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno psicologico. In Inghilterra, più di 1 ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19 anni, è stato minacciato da un bullo via e-mail o sms[4]. In Italia, secondo l’Indagine nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata nel 2011 (fonte: Eurispes, Telefono Azzurro, 2011[5]) un quinto dei ragazzi ha trovato su Internet informazioni false sul proprio conto: “raramente” (12,9%), “qualche volta” (5,6%) o “spesso” (1,5%). Con minore frequenza si registrano casi di messaggi, foto o video dai contenuti offensivi e minacciosi, ricevuti “raramente”, “qualche volta” o “spesso” dal 4,3% del campione; analoga percentuale (4,7%) si registra anche per le situazioni di esclusione intenzionale da gruppi onlinE.ù

i.l cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari.

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 La legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge.

La L.71/17 introduce per la prima per la prima volta nell’ordinamento giuridico anche una definizione: “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (Art. 1- Comma 2).

 Come riconoscerlo?

Nella vita di bambini e adolescenti differenziare la vita reale da quella virtuale ha sempre meno senso. Le tecnologie digitali permeano la vita dei ragazzi, i quali sempre più spesso sono connessi sia di giorno che di notte tramite smartphone e tablet. Anche la differenziazione tra bullismo e cyberbullismo (la sua componente online) ha senso solo in termini definitori. Per questo motivo questa sezione, pur trattando nello specifico la componente online del bullismo, fa riferimento al fenomeno nella sua interezza, perché solo uno sguardo ad ampio respiro su ciò che i ragazzi vivono e affrontano all’interno delle dinamiche tra pari può permettere agli adulti di essere per loro un valido supporto nella gestione e nel superamento di episodi di sopraffazione e violenza in tutte le forme in cui si possono esercitare, subire o osservare.

 Bullismo e Cyberbullismo – differenze

Si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte un piccolo gruppo). Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente nel tempo, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che compie azioni o dice cose per avere potere su un’altra persona. Queste aggressioni spesso avvengono o iniziano negli ambienti di aggregazione dei ragazzi: da quello scolastico, a quello sportivo, a tutti gli altri ambienti in cui si ritrovano. Se si limitano alla quotidianità e alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo. 

Se però queste prevaricazioni si estendono anche alla vita online, si parla di cyberbullismo. Si realizza attraverso l’invio di messaggi verbali, foto e/o video tramite smartphones, pc, tablet (su social network, app, chat, …) ed ha come effetto quello di insultare, offendere, minacciare, diffamare e/o ferire.

 Caratteristiche del cyberbullismo

Un meccanismo che la letteratura evidenzia è il ricorso da parte degli autori (ma anche degli spettatori) di bullismo e cyberbullismo ad un meccanismo psicologico, una ristrutturazione cognitiva, denominato disimpegno morale, tramite i quali l’individuo si autogiustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna (Bandura, 1996). E’ evidente che tale meccanismo sia possibile con ancora più evidenza se ci si trova ad agire online ed è strettamente collegato all’assenza di empatia (o alla difficoltà di provare empatia), alla difficoltà à di entrare in relazione con l’emotività propria e altrui, una relazione che “la presenza fisica rende invece più facile da realizzarsi. Questo meccanismo non riguarda appunto solo l’autore si un atto di cyberbullismo, ma anche il gruppo che vi assististe (o che vi partecipa, l’effetto è lo stesso). Questo aspetto fornisce spunti per un lavoro educativo che miri invece a rafforzare la consapevolezza, l’assunzione di responsabilità, l’impegno o morale (vs disimpegno) appunto, perché il gruppo può avere un ruolo invece estremante positivo.

Tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell’azione; mettere un “like” su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere una responsabilità.

Ma d’altro canto sono proprio loro che possono “fare la differenza” perché la responsabilità è condivisa: il gruppo “silente” che partecipa senza assumersi la responsabilità, rappresenta, in realtà, anche l’elemento che può fermare una situazione di cyberbullismo. E questo appunto costituisce un gancio educativo.

Bullismo e cyberbullismo: responsabilità

Nella consapevolezza che le azioni efficaci sono quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispostivi giuridici.

La legge 71/2017“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di ammonimento da parte del Questore: Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: 

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).

 Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno. La legge sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”? Vuol dire avere la cosiddetta “capacità d’intendere e volere”.

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

  1. che abbia almeno compiuto 14 anni;
  2. che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:

Responsabilità dei genitori

Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

Responsabilità degli insegnanti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?

In questi casi interviene l’art 2048 codice civile (responsabilità dei precettori) e l’art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). Sin base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione. L’insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una “culpa in vigilando”, come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuitonon prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell’ètà e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre l’insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. 

 Ma in quali momenti l’insegnante è responsabile?

Va considerato tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno alla scuola. Quindi non soltanto le ore delle attività didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione ecc.

Come intervenire?

La 71/2017 e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

Fondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.

Un’indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti. Si parla infatti di cyberbullismo se le persone coinvolte sono minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei pari.

Un’altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).

Per quanto riguarda necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it. 

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E’ in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale http:// www.commissariatodips.it).

Per un consiglio e un supporto ti puoi rivolgere alla Helpline di Telefono Azzurro per Generazioni connesse: operatori esperti e preparati sono sempre a disposizione degli insegnanti, del Dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei bambini, degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei nuovi media.

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