Lo statuto dell’associazione
ART. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita una associazione culturale denominata
Associazione Psy – O.N.L.U.S.
Studio di psicologia e psicoterapia clinica
ART. 2 SEDE
L’associazione ha sede in Roma via Ardea n. 27. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
ART. 3 DURATA
L’associazione, apartitica e apolitica, ha una durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, regolata a norma dal Titolo I, Capo III, art.36 e segg. Del C.C., dal D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto.
ART. 4 SCOPO
Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, intende promuovere il benessere e lo sviluppo tanto individuale che sociale con particolare attenzione alla tutela della dignità della persona umana.
in particolare persegue i seguenti scopi:
– promuovere in ogni ambito sociale il benessere psicofisico della persona favorendo la conoscenza e l’utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad essa precipui; attraverso iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo, assistenziale, e di cura
– promuovere lo sviluppo e la crescita dell’individuo nella sua interezza e favorire una
integrazione armoniosa di esso all’interno dei vari contesti di cui fa parte
– creare nel territorio uno spazio fisico e psicologico di ascolto ove tutte le conoscenze e gli strumenti della psicologia finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona e della
collettività, siano fruibili ed accessibili per tutti
– accrescere la possibilità per l’individuo di rendersi consapevole dei propri bisogni e delle proprie opportunità, delle proprie risorse e dei propri limiti
– promuovere il benessere psicofisico individuale, familiare e sociale, facilitare l’appartenenza ai
gruppi di riferimento e stimolare le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole
– favorire l’integrazione e il rispetto delle diversità (handicap; culturali; sessuali; religiose; etc..) e contrastare ogni forma di discriminazione
– promuovere la professionalità dello Psicologo come attivatore di valore aggiunto alla persona
– favorire l’aggiornamento e la formazione continua di quanti operano in campo psicologico o in settori ad esso correlati
Gli scopi e gli obiettivi dell’ Associazione sono spesi in tutti gli ambiti in cui l’individuo fa
esperienza di gruppalità quali: Famiglia; istruzione; sanità; mondo del lavoro; Forze Armate; Enti pubblici e privati e quanti altri non specificati
ART. 5 ATTIVITA’
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori
A) psicologico, psicoterapico, sanitaria, socio sanitaria, di assistenza sociale, di assistenza sanitaria,
B) istruzione e formazione, organizzando ed effettuando ogni possibile intervento rivolto alla promozione della salute e del benessere attraverso l’informazione la prevenzione, la consapevolezza, il sostegno, la cura e la formazione utilizzando strumenti e risorse umane e professionali per creare percorsi individuali e globali nelle aree summenzionate con gli specificati obiettivi
C) qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.
L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
ART. 6 SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. e vengono ritenuti idonei al loro
perseguimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale –anche frazionata mensilmente
nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili..
Ci sono due categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Ai soci fondatori spetta il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo. In caso di dimissioni di uno dei predetti, il diritto rimane interamente in capo ai rimanenti.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata
all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal
Consiglio direttivo .I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 6.
ART. 7 PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
– contributi degli aderenti;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione
– l’assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori
ART. 9 ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 6 ed è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati
All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
– la relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione:
– il bilancio dell’esercizio sociale; L’assemblea delibera inoltre in merito:
– alla nomina del Consiglio direttivo;
– alla nomina del Collegio Revisori;
– ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante affissione presso la sede.
Ogni socio ha diritto ad un voto .Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di
prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci
ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a .cinque membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è
convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità
delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione
successiva, in ordine alla sua sostituzione
Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo
congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci,
predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
ART. 11 PRESIDENTE
Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle
assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri
ART. 12 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 13 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni
dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
ART. 15 NORME APPLICABILI
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
Letto approvato e sottoscritto in Roma alla data del 19 ottobre 2005