Erogazioni liberali

Erogazioni liberali alle ONLUS (D.L. 35 del 2005) e agli Enti del Terzo Settore (D.L. 117 del 2017)

COS’È
Sono state introdotte alcune rilevanti novità in materia di deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore (Ets).
CHI COINVOLGE/ CHI ESCLUDE
Tutti gli enti del terzo settore non commerciali nonché a tutti gli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1 (“Il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.”)
COME FUNZIONA Le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore che vengono utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.
La detraibilità interviene sull’imposte: si procede attraverso la sottrazione di una quota parte dell’importo erogato a titolo di liberalità dall’imposta sui redditi da versare. Per cui una volta determinata l’imposta sul reddito imponibile, si sottrae dalla stessa una somma pari alla quota parte dell’erogazione liberale effettuata.
La deducibilità interviene sul reddito: si procede attraverso la sottrazione dell’importo erogato direttamente dal reddito fiscalmente imponibile del soggetto erogatore. Per cui il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti nell’anno, e a quest’ultimo importo si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, le quali pertanto andranno a diminuire la base imponibile fiscale.
EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE
Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, la riforma prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti:

  • Nel caso in cui il donatore “persona fisica” opti per la detrazione dall’imposta della donazione effettuata all’Ets, tale detrazione ammonterà al 30% dell’importo della donazione stessa. Tale importo è aumentato al 35% laddove la donazione sia effettuata a favore di una organizzazione di volontariato (Odv). L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. E’ comunque previsto un limite: l’imposta non può essere ridotta di oltre i 30.000 euro annui.
  • Nel caso in cui, invece l’opzione il donatore “persona fisica” opti per la deducibilità della donazione – in denaro o in natura – l’importo deducibile della donazione sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, non oltre ¼ dell’eccedenza può essere computata negli anni successivi.

Per maggiori informazioni:

Per chi volesse sostenere l’associazione può utilizzare l’IBAN sotto indicato con la causale “EROGAZIONE LIBERALE”

Associazione Psy ONLUS   –   IT 17 R 02008 05160 000102542525

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