Parcella deducibile / rimborsabile

Parcella deducibile / rimborsabile

Deducibilità circolare agenzia delle entrate 7/e 4/04/2017

Costi

Chiedete fin dall’inizio (eventualmente già durante il primo contatto telefonico) quanto costa la consulenza o la terapia.
Le assicurazioni complementari coprono una parte dei costi per psicoterapie fornite da psicoterapeuti liberi professionisti. Valutate quanto della parcella del professionista la vostra assicurazione vi rimborsa.

È fatto salvo che per legge i professionisti emettano fattura sanitaria a fronte di pagamento ricevuto. Accade che chi non abbia titolo ad esercitare non emette fattura, per cui l’emissione di fattura regolare è anche garanzia, oltre che di correttezza come cittadino, di titolarità all’esercizio della professione.

In data 3 luglio 2004, il Consiglio Nazionale riunito presso la propria sede in Via G. B. Vico 29, Roma, ha approvato all’unanimità il seguente documento:

  1. Il Professionalismo
    La professione di psicologo è una professione intellettuale regolamentata. L’Ordine Professionale su delega dello Stato svolge una funzione di autogoverno finalizzata alla tutela dei diritti del cittadino utente/cliente. La deontologia costituisce pertanto parte fondante ed integrante dell’identità e della mission professionale. Si ribadisce quindi il primato della responsabilità etica professionale nel rapporto domanda-offerta anche in un contesto di libero mercato.
  2. Formazione di base e sistema autorizzatorio
    La formazione universitaria, il titolo accademico, il tirocinio professionalizzante e il superamento dell’Esame di Stato sono prerequisiti per l’esercizio della professione di Psicologo.
    L’Ordine dovrà promuovere azioni di valutazione e di monitoraggio dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali finalizzate alla programmazione degli accessi alla formazione di base, specialistica ed avanzata.
  3. Accreditamento delle competenze professionali e Società Scientifiche
    Le competenze professionali di base e specialistiche vengono acquisite attraverso il sistema autorizzatorio sopra descritto. Lo sviluppo di un modello di buona pratica professionale, che sostanziano uno standard di prestazione professionale di qualità, passa oggi attraverso la elaborazione di Linee Guida validate dall’Ordine. In prospettiva l’Ordine Professionale dovrà favorire la definizione di un sistema di regole per il riconoscimento delle Società Scientifiche a cui potranno essere affidate le funzioni di individuazione degli standard di accreditamento – non obbligatorio – delle buone prassi professionali e dell’eccellenza nei diversi settori.
  4. Psicologia clinica e psicoterapia
    La Psicoterapia è attività professionale riservata a psicologi e medici. Per gli Psicologi è legata al possesso di specializzazioni quadriennali post-laurea specialistica afferenti alle Facoltà di Psicologia o a Corsi di specializzazione privati riconosciuti dal MIUR.
    La Psicoterapia non è professione autonoma, e conseguentemente va respinto l’emendamento n.128 (Annex V, punto 5a) approvato dal Parlamento europeo l’11 febbraio 2004 nell’ambito della Proposta di Direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali (COM 82002)119.
    La Psicologia Clinica, ora erroneamente collocata all’interno delle scuole di specializzazione di area medica, va ricollocata tra le specializzazioni di area psicologica.
    L’accesso alla Specializzazione in Psicologia Clinica deve essere quindi riservato ovunque ai soli psicologi come stabilito dal Consiglio di Stato e non limitatamente allo Statuto della Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università di Padova.